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Immagine del redattoreLorenzo Cornia

Chicos - il software per il calcolo del costo di mantenimento

Aggiornamento: 6 mag 2021



Marino Maglietta | 25 feb 2010

Esiste oggi anche in Italia un buon numero di fogli di calcolo che apparentemente danno lo stesso genere di informazioni, proponendosi tutti di risolvere in modo oggettivo il problema della determinazione del contributo al mantenimento dei figli nella separazione. Si potrebbe, quindi, pensare che si tratti di metodi equivalenti e magari orientarsi semplicemente verso quello accessibile al minor costo. Esistono, invece, tra di essi radicali differenze, per cui appare opportuno, nel presentare Chicos, mettere bene in chiaro gli aspetti che lo distinguono dalla quasi totalità degli altri sistemi di calcolo. Chicos è la versione aggiornata di CSCS, un software progettato dall'associazione Crescere Insieme alla fine degli anni '90 per dare alle coppie in separazione e agli operatori del diritto la possibilità di ripartire gli oneri di mantenimento dei figli in modo coerente con le prescrizioni in materia economica caratteristiche dell'affidamento condiviso, il nuovo istituto anch'esso ideato da Crescere Insieme, per la cui approvazione si adoperava. Infatti, una volta sancito il principio che ciascuno dei genitori - entrambi affidatari - è tenuto a prendersi personalmente cura dei figli (in forza di un diritto indisponibile di essi), provvedendo per la propria parte ai loro bisogni, non avrebbe più avuto senso il trasferimento di denaro da un genitore all'altro quale compenso per essere stati sostituiti nell'assolvere i doveri di accudimento. La legge 54/2006 poi, in effetti, conservò questo principio, lasciando all'assegno solo una presenza eventuale e una funzione solo perequativa, nel caso in cui la ripartizione dei compiti economici assunti da ciascuno non rispettasse la proporzione con i redditi (art. 155 comma 4: " il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità"). E' dunque evidente, già a questo punto del ragionamento, che i metodi che eleggono "l'assegno di mantenimento" a forma primaria del contributo si pongono al di fuori della legge, ispirandosi invece a quella parte della giurisprudenza che ha preferito continuare ad operare nel solco dell'affidamento esclusivo, come se la riforma non fosse avvenuta. Vediamo subito, pertanto, come opera Chicos, per completare poi l'analisi delle sue peculiarità applicative considerando più approfonditamente le differenze rispetto agli altri metodi e spiegandone le ragioni. Chicos (CHIld COst Software) - a disposizione gratuita di tutti gli iscritti a Crescere Insieme (le modalità per ottenere le specifiche tabelle sono sul sito www.crescere-insieme.org ) - annuncia già nel nome che al centro dell'attenzione sono i minori e le loro esigenze, a prescindere dalle aspirazioni e dai conti in sospeso tra gli adulti, che devono trovare soddisfazione separatamente. Obiettivo del calcolo è determinare la somma di denaro complessivamente necessaria per allevare un figlio, tenendo conto delle variabili che influiscono su di essa: l'età, l'ambito locale e la fascia sociale della famiglia alla quale appartiene, individuata dal suo reddito, comprensivo quindi di ogni tipo di risorsa. Pertanto, i dati da immettere sono l'età di ciascun figlio, la zona geografica di residenza e il reddito netto totale sia del padre che della madre, comprendente quindi qualsiasi sua fonte, non solo lo stipendio. Il software utilizza il metodo di Engel delle scale di equivalenza ed elabora dati sui consumi delle famiglie italiane forniti dall'Istat, puntualmente aggiornati. In questo modo costruisce il costo medio del mantenimento dei figli presenti in un nucleo familiare di quel medesimo tipo, ottenuto come somma dei contributi che singole voci, i singoli capitoli di spesa, danno ad esso (v. esempio in tabella). Per maggiore chiarezza, il modo in cui una famiglia ripartisce percentualmente i propri consumi tra le varie voci di spesa è correlato con la sua ricchezza totale. Ad es., un famiglia agiata destinerà ai consumi alimentari una frazione di risorse molto più piccola rispetto ad una famiglia povera. Pertanto, ricavata dai dati Istat le percentuali secondo le quali si ripartiscono i consumi per una coppia senza figli di un determinato censo, il software assume come costo di un figlio di n anni di quella coppia la somma di denaro in più di cui essa dovrebbe disporre per ottenere la stessa forma della curva. Ottenuto il costo totale questo viene ripartito tra i genitori in misura proporzionale alle risorse di ciascuno, secondo le regole sopra viste. A parte è stato considerato il corrispettivo economico del lavoro di cura, l'unico parametro la cui valutazione non è automatica. Ciò si deve al fatto che in generale dovrebbe essere bilanciato, e quindi non comparire in tabella - visto il diritto del minore ad un rapporto equilibrato con entrambi i genitori. Il metodo, come si vede, prescinde, senza escluderla, dalla regolazione dei rapporti economici tra i coniugi, che dovranno essere sistemati a parte, su basi e con criteri diversi, di cui all'art. 156 c.c. e alla legge 898/1970 e successive modificazioni. Comunque, a questo punto nella tabella si legge un risultato medio, statistico, che esiste a monte del problema di quella determinata coppia e che è stato generato senza alcuna valutazione, interpretazione o intervento da parte di chi gestisce il programma: quindi con le massime garanzie di obiettività e affidabilità. Poi, certamente ci dovrà essere in generale un ulteriore lavoro perché la coppia che ha richiesto il calcolo possa utilizzare al meglio lo strumento e i suoi risultati. Si dovranno, cioè, introdurre quelle specificità familiari che nessun programma può prevedere e che sarebbe del tutto inappropriato affidare agli operatori del software. Ad es., si dovrà correggere la voce per le attività ricreative se un figlio pratica uno sport particolarmente costoso; o quello della salute se uno dei figli è portatore di handicap. Si tratta, tuttavia, di correzioni legate a circostanze ben note alle parti, che esse stesse possono apportare con il controllo del proprio legale e che, inserite a valle di una cifra di riferimento oggettiva, non dovrebbero dar luogo ad eccessive discussioni. Compreso, dunque, cosa è Chicos e cosa se ne ottiene, vediamo le ragioni della scelta del metodo e gli inconvenienti che così operando si sono voluti evitare. In effetti, il sistema in base al quale è costruito Chicos non è casuale, ma è il risultato di una complessa analisi, che ha preso in considerazione, scartandoli per motivi sia di principio che pratici, anche gli approcci adottati poi da altri metodi. In essi - che non a caso sono stati elaborati da magistrati sostanzialmente legati agli schemi dell'affidamento esclusivo o con il concorso di essi - in sostanza si parte da un calcolo globale delle necessità della famiglia, assumendo come criterio guida che i due nuovi nuclei familiari, di padre e madre, ciascuno comprensivo di una presenza parziale del figlio, possano godere di un uguale benessere. Lo scopo verrebbe raggiunto mediante un trasferimento di denaro da un genitore all'altro, ossia mediante un assegno di mantenimento, che all'atto pratico, se i tempi che il figlio trascorre con ciascun genitore fossero uguali (come dovrebbero essere in regime di affidamento condiviso), risulterebbe assai vicino alla cifra che serve per pareggiare la somma delle risorse prodotte divisa per due: un genitore guadagna mille euro al mese, l'altro duemila, l'assegno risulta di circa 500 euro, per arrivare a 1500 euro a testa. Un assunto del genere induce non poche perplessità. Si è già osservato che in questo modo si ignora quanto disposto dai commi primo e quarto dell'art. 155: il diritto del figlio a ricevere accudimento da entrambi i genitori, all'interno di un rapporto che deve essere "equilibrato e continuativo", concretamente realizzato, e non può pertanto non comprendere gli oneri economici, da soddisfare evidentemente in forma diretta. Circostanza confermata dagli esempi forniti, che danno per "condivisi" affidamenti decisamente squilibrati, all'insegna di quel "genitore collocatario" che la legge non prevede. E questo non è l'unico problema di carattere giuridico. Ad es., se la coppia non è coniugata la legislazione non prevede obblighi economici interni alla coppia, mentre assicurando lo stesso benessere ai due nuclei allevanti - madre con figlio e padre con figlio - è come se si affermasse l'obbligo di mantenere l'ex partner non coniugato. Ma anche per le coppie coniugate ci sono problemi giuridici. E' vero, infatti, che esistono riferimenti giurisprudenziali al mantenimento del coniuge nelle condizioni di tenore di vita godute in costanza di matrimonio, ma ciò deve passare attraverso il filtro delle norme che regolano i rapporti economici tra i coniugi, nonché della valutazione del giudice, riflettendo le specificità del caso: non appare corretto introdurlo surrettiziamente attraverso il mantenimento dei figli. Anzitutto in caso di addebito il coniuge "colpevole" perde il diritto al mantenimento, per cui il livellamento dei tenori di vita ne rappresenta una totale contraddizione. Inoltre, il senso e la portata dell'assegno al coniuge si modificano profondamente passando dalla separazione al divorzio. Al momento del divorzio resta all'assegno la sola valenza assistenziale, mentre per determinare la sua entità è d'obbligo valutare le circostanze, ossia tenere conto di vari parametri come la durata del matrimonio, il contributo effettivamente dato alla formazione delle risorse familiari, l'età, in assoluto, del coniuge debole e via dicendo. Ridistribuire le ricchezze indistintamente, mediante un anonimo metodo di calcolo, all'atto pratico significa, di fatto, garantire a una intera categoria di persone un vantaggio economico, anche quando per ciò può costituire semplicemente una sorta di rendita di posizione, senza alcun merito. E' evidente, dunque, che un simile approccio crea problemi di principio del tutto sostanziali, che si può ignorare - avendone il potere - ma non superare. E anche sul piano pratico ci sono seri inconvenienti. Trasferire del denaro da un nucleo allevante all'altro non risolve, in concreto, il problema dell'uguale benessere del figlio. Per prima cosa i nuclei madre-figlio e padre-figlio sono un'astrazione. Molto spesso sono presenti terze persone, i nuovi partner, conviventi con lei o con lui, che partecipano allo stesso livello di vita e che perturbano l'equilibrio di bilancio che l'assegno si prefigge, sottraendo risorse e benessere al figlio. Al contempo, dalla parificazione del benessere domestico attuata in nome del figlio, qualcuno dei partner trarrà un vantaggio illecito, qualcun altro un danno ingiusto. Inoltre, il problema dell'uguale benessere del figlio dipende, nelle situazioni ordinarie in cui il censo è simile, non dal tanto dal denaro che entra in casa, ma molto di più dalla generosità, dalla propensione a spendere per lui di ciascuno dei genitori. Quindi non assicura "a lui" costanza di condizioni di vita presso i due nuclei, ma solo, al più, pari opportunità per i genitori, in una visione fondamentalmente adultocentrica. E comunque anche questo "pregio" sconta un inconveniente non lieve. Togliere a chi le produce la titolarità e disponibilità delle risorse, mescolando i bilanci, influenza negativamente la propensione ad impegnarsi per accrescerle. Infine, l'artificioso riferimento ai "nuclei familiari" comporta anche l'individuazione della misura dell'appartenenza del figlio all'uno e all'altro, da cui segue l'attribuzione e ripartizione degli oneri di mantenimento. Il parametro di collegamento scelto è in genere il tempo di permanenza, che viene fatto corrispondere al numero dei pernottamenti. Tuttavia, anzitutto esistono affidamenti in cui le regole della frequentazione riconoscono al figlio la possibilità di avere liberi contatti con l'uno e l'altro dei genitori, previi accordi. Per situazioni così disciplinate i metodi di calcolo che si fondano sul meccanismo dell'assegno e lo basano sul tempo evidentemente non danno risultati attendibili. Del resto, anche quando vengono stabilite e osservate condizioni rigide di contatto, la valutazione del tempo è altamente opinabile. Una giornata trascorsa a scuola nelle ore del mattino, a pranzo e di pomeriggio con un genitore e a cena e di notte presso l'altro a chi deve essere attribuita? Certamente conteggiare solo i pernottamenti e su quella base stabilire la proporzione non rispetta la situazione reale. Si può spendere e spendersi notevolmente per un figlio anche senza avere il piacere di ospitarlo a casa, né di giorno né di notte. Accompagnare i figli in piscina, a dottrina, a calcio, o a fare acquisti, costituisce indubbiamente compito di cura e comporta costi e sacrifici. Ma soprattutto è completamente arbitrario e non plausibile assumere che spese relative a necessità esterne alla casa - come l'abbigliamento o i libri di scuola o l'apparecchio per i denti - si distribuiscano tra i genitori rispettando la proporzione temporale dei pernottamenti presso ciascuno di essi. La conclusione è che questo tipo di calcoli non può dare informazioni utili a coppie in affidamento condiviso, mentre gli stessi magistrati possono provare soddisfazione nel servirsene solo nel caso in cui si tratti di soggetti ancorati alla vecchia normativa. E' per questo che l'approccio di Chicos è stato del tutto diverso, intendendo offrire a chi lo vuole utilizzare, all'interno della normativa vigente, la possibilità di ottenere una valida griglia di riferimento inserendo dati (pochissimi) oggettivi e dimostrabili, al riparo dalla soggettiva manipolazione del magistrato o di "operatori del programma". Poi, rispetto ad essa, presa come punto fermo, potrà svilupparsi e augurabilmente concludersi positivamente la trattativa, una volta inserite a valle di essa, ove necessario, specificità realmente rilevanti e difficilmente contestabili. (Marino Maglietta, pres. ass. Crescere Insieme)

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