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  • Immagine del redattoreLorenzo Cornia

Calcolatore gratuito assegno di mantenimento - (versione beta 1.0 in corso di aggiornamento)

Aggiornamento: 3 mag 2021

Si riporta di seguito un calcolatore gratuito (versione beta 1.0), a disposizione di tutti (coniugi, avvocati, magistrati) per la determinazione di un importo, matematicamente ed economicamente corretto, che sia coerente con i principi enunciati dai tribunali italiani; non si entra nel merito della logicità o legittimità degli orientamenti della giurisprudenza italiana; al contrario, lo scopo è fornire a tutti uno strumento per calcolare assegni tecnicamente corretti nel rispetto delle regole stabilite dalla stessa magistratura.

La pubblicazione di questo strumento non vuole nemmeno essere un implicito riconoscimento alla giurisprudenza che, a distanza di 15 anni dalla Legge 54/2006, insiste per prassi nell'imporre a uno dei coniugi il pagamento di un assegno di mantenimento, previsto solo in via eventuale e residuale dalla legge.

I risultati prodotti dal calcolatore non sono riconosciuti ufficialmente; la funzione del calcolatore è mostrare la somma oggettivamente necessaria per garantire ai figli la sussistenza e il mantenimento del tenore di vita a confronto con gli importi che, adottando criteri forfettari e sommari, vengono normalmente determinati dai tribunali italiani; in questi termini il calcolatore può essere un utile supporto in giudizio per contestare importi errati o sproporzionati, nei casi in cui, malgrado il dettato normativo, un assegno di mantenimento venga comunque imposto, utilizzando, come spesso accade nelle aule dei tribunali, metodi forfettari arbitrari e inadeguati.


In particolare:

- il costo ordinario viene assunto in misura pari al costo stimato dall'Istat per l'anno 2020; a tale costo viene apportato un correttivo del 20% per redditi familiari inferiori a 30.000 o superiori a 60.000; in taluni casi l'importo risultante potrà sembrare alto, ma ciò è coerente con le aspettative dei tribunali, che adottano un approccio estremamente prudenziale a tutela dei minori;

- il calcolatore non tiene conto delle nuove esigenze del coniuge non collocatario (ad es. nuovo canone di affitto); la base di calcolo è il reddito familiare ante separazione destinato alla cura dei figli; per quanto ciò sia opinabile o illogico, questo è l'orientamento della giurisprudenza, sempre nel tentativo di garantire la prole; le linee guida di alcuni tribunali (ad es. Bolzano) prevedono l'inclusione nel calcolo dei nuovi costi che gravano sul coniuge non collocatario, ma si tratta di un'enunciazione di principi che spesso viene disattesa nella prassi;

- il calcolatore non calcola correttamente l'assegno nel caso in cui il coniuge non collocatario sia disoccupato; per tali eventualità si suggerisce di inserire un reddito figurativo (ad esempio 8.000 euro all'anno), perché tale è l'approccio sotteso all'orientamento della giurisprudenza, che tende a determinare un sia pur minimo assegno di mantenimento a carico anche dei genitori disoccupati;

- il calcolatore non tiene conto dell'eventuale assegnazione della casa coniugale; è a discrezione dell'utente rettificare il risultato finale con un importo pari al canone figurativo della locazione della casa coniugale; nel caso in cui uno dei due coniugi disponga di immobili liberi, si suggerisce di includere nei redditi la stima di un canone di locazione verosimilmente ricavabile da tali immobili;

- l'importo indicato come "assegno perequativo" è la cifra che il coniuge non collocatario deve corrispondere al coniuge collocatario in modo che entrambi i coniugi partecipino al costo complessivo di mantenimento ordinario in misura proporzionale ai rispettivi redditi; tale importo, per semplicità di lettura dei dati, non tiene conto del fatto che solo alcuni costi (in particolare i costi alimentari) variano in relazione ai tempi di frequentazione, tuttavia, l'effetto è trascurabile e il risultato ottenuto dal calcolatore è simile al risultato che si ottiene con strumenti più evoluti (Mocam, Remida, SAM) e coerente con gli importi che quasi tutti gli ordinamenti giuridici stranieri determinano a parità di condizioni; tale cifra è calcolata in modo che, sommando all'importo dell'assegno quanto pagato in via diretta da ciascun coniuge durante i rispettivi tempi di frequentazione, ciascun coniuge paga una quota proporzionale al proprio reddito del costo totale;

- l'importo indicato come "assegno redistributivo" è l'ulteriore importo, rispetto al mero costo di sussistenza, che bisogna aggiungere all'assegno perequativo per fare in modo che i figli godano dello stesso tenore di vita nei tempi di frequentazione con entrambi i genitori; il principio è che ai figli deve essere resa disponibile la stessa cifra da destinare a spese voluttuarie sia quando sono con un coniuge che quando sono con l'altro, in modo da poter godere uniformemente del medesimo tenore di vita indipendentemente dal genitore frequentato; se ad esempio con un genitore i figli possono andare una sera alla settimana in pizzeria, devono esserci le risorse per poterlo fare anche con l'altro. A tal fine è stata definita una quota di spese eccedenti il mero costo di "sopravvivenza", finalizzate a definire il tenore di vita, di importo variabile da 150 a 500 euro al mese a seconda del numero di figli e del reddito familiare. Così ad esempio, si ipotizza che per una famiglia con reddito di 30.000 euro e un figlio, che già accantona la ragguardevole cifra di 850 euro per il mantenimento ordinario di un figlio, non siano disponibili più di 150 euro al mese per lussi e vizi voluttuari; tale cifra sale a 500 euro mensili per una famiglia ad alto reddito con 3 figli. Oltre tali importi si ritiene che ogni incremento del tenore di vita della prole sia irragionevole e comunque diseducativo (n.b. in questo importo non sono comprese le spese straordinarie). Un errore che viene compiuto nella maggior parte delle pronunce, è determinare l'assegno di mantenimento in funzione del reddito del genitore obbligato: tale approccio, che si traduce in importi materialmente errati, che non possono tenere conto di quanto già sostenuto dal coniuge non collocatario in via diretta durante i tempi di frequentazione, oltre che delle spese straordinarie, finisce inevitabilmente per generare surretiziamente una forma indebita di mantenimento all'altro coniuge, tanto più indebita qualora quest'ultimo subisca una pronuncia di addebito. Va tenuto conto inoltre che ciò che definisce il tenore di vita di un minore sono soprattutto tipologie di spesa che rientrano tra le spese straordinarie (il figlio dodicenne di un miliardario consuma più o meno la stessa energia elettrica del figlio di un operaio e a pranzo mangia pasta al ragù, non caviale e champagne; ma il figlio di un miliardario probabilmente fa le vacanze alle Maldive e studia in una scuola privata); quindi è una contraddizione in termini tentare di perequare il tenore di vita tramite l'assegno di mantenimento, che per definizione è destinato alla sola copertura delle spese ordinarie. Si ritiene pertanto che l'approccio corretto per un assegno di mantenimento equo e adeguato, sia determinare una quota destinata a garantire la mera sussistenza (quella che qui viene definita come quota perequativa) e un'ulteriore quota da destinare a spese superflue e voluttuarie, da ripartire equamente tra i due coniugi; ogni eccedenza di reddito di ciascun coniuge deve essere lasciata nelle rispettive disponibilità, in modo da consentire a ciascun coniuge di poter provvedere a se stesso, oltre che al mantenimento ordinario in via diretta e al mantenimento straordinario dei figli.

- le spese straordinarie non rilevano in alcun modo ai fini del calcolo dell'assegno di mantenimento, se non in modo indiretto (nello stimare le spese ordinarie e quelle voluttuarie occorre tenere presente che la famiglia deve comunque conservare una liquidità residua per pagare anche le spese straordinarie).

Si ribadisce che tutti gli importi stimati sono volutamente approssimati per eccesso per assecondare l'orientamento (oltremodo) garantista della giurisprudenza a tutela della prole.


Coerentemente con i principi suddetti:


Gli importi determinati dal calcolatore:

- rispettano il principio di proporzionalità, perché suddividono l'onere del costo ordinario di mantenimento in misura proporzionale ai redditi dei coniugi;

- rispettano il principio di redistribuzione perché rendono disponibile la stessa somma per i figli indipendentemente dai tempi di frequentazione;

- garantiscono la conservazione del tenore di vita, perché sono calcolati sull'ammontare destinato a spese voluttuarie ante separazione.


Gli importi che vengono determinati dal calcolatore sono quelli aritmeticamente corretti per rispettare i principi giuridici stabiliti dalla giurisprudenza italiana; nell'ultima riga viene riportata una stima dell'importo che prevedibilmente un tribunale italiano potrebbe determinare, a parità di condizioni, utilizzando i metodi forfettari diffusi nella prassi. E' evidente l'erroneità del metodo giudiziario, che diversamente dal calcolatore, determina importi che violano i principi stabiliti dalla legge e dalla giurisprudenza stessa.



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