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Immagine del redattoreAndrea Moretto

Calcolatore: l'assegno di mantenimento partendo dal "tenore di vita" ante separazione

Tante volte, quando si parla di mantenimento dei figli, si sente parlare del concetto di "tenore di vita".


Questo concetto è richiamato esplicitamente all'art. 337-ter del Codice Civile del quale, per comodità, qui sotto si riporta un estratto.


[...]

Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:

1) le attuali esigenze del figlio;

2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;

3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;

4) le risorse economiche di entrambi i genitori;

5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

[...]


Il seguente metodo di calcolo determina la valorizzazione di un giusto assegno a copertura dei fabbisogni ordinari (cui andrà integrata la componente di alloggio) basandosi sul principio di "continuità del tenore di vita".


Le attuali esigenze del figlio (1) verosimilmente avranno un peso irrilevante quando si determini l'assegno a partire dal tenore di vita, nel senso che non cambiano in modo significativo e improvviso da un anno all'altro (da prima a dopo la separazione), salvo in presenza di forti discontinuità, come può essere l'insorgenza o la guarigione da una malattia cronica che costringa a cure continuative specifiche, o ancora un cambio di scuola che imponga a spese di trasporto sensibilmente maggiori o minori (N.B.: di regola le tasse scolastiche sono straordinarie e dunque non entrano nel computo ordinario).


Sul tenore di vita goduto dal figlio (2), sappiamo che la realtà dei fatti impone (salvo il raro caso di famiglie con capacità economiche molto sopra la media) necessariamente una contrazione della capacità di spesa dei nuovi nuclei familiari per effetto del venir meno delle economie di scopo e di scala.

Dal momento che il "mantenimento del tenore" altro non è che la "capacità di continuare a soddisfare fabbisogni di vita omogenei", si ritiene generalmente inconciliabile tale teorico presupposto di continuità di fronte ad una discontinuità reale: l'aumento delle spese complessive legate alla copertura dei bisogni primari dei due nuclei, ora separati (come per esempio la casa che da una per tutti, passa a una per ciascuno).


Ciò premesso, il calcolatore determina il valore dell'assegno ordinario - escludendo la parte dell'alloggio (trattata a parte) - partendo dal livello di spesa pregresso del nucleo familiare originale.

Infatti, esiste chiaramente una forte correlazione tra "tenore" e "livello di spesa" della famiglia. Molto più che la redditività, infatti, è il "livello di spesa" a determinare il "tenore" possibile e scelto dalla famiglia unita e fatto vivere ai figli. Ci sono famiglie che sono più modeste a livello reddituale, ma più propense a spendere tutte le entrate per poter "godere" di uno stile di vita più brillante, e altre che sono antiteticamente dotate di maggiori disponibilità, ma che scelgono di risparmiare e di avere una condotta di vita più morigerata, non solo in termini di accantonamento, ma proprio come scelta di vita e modello educativo dei figli.


Appare pertanto più che sensato considerare che il livello di spesa ante separazione sia un proxy (un indicatore indiretto) del tenore di vita. Siccome (seppure idealisticamente) la legge parla di "mantenimento del tenore goduto in costanza con di convivenza con entrambi i genitori", noi lo leggeremo come mantenimento del del "livello di spesa" ante separazione, il quale è, di norma, conosciuto, soprattutto oggigiorno che i pagamenti elettronici ci permettono un elevato grado di tracciabilità.


I tempi di permanenza dei figli con ciascun genitore (3) rimangono un concetto oggettivo e facile da considerare e sul quale non ci sono particolari commenti: vanno considerati.


Sulle risorse economiche (4), oltre agli stessi articoli 316-bis e 337-ter del Codice Civile (che parlano di proporzionalità al reddito), ci sono diversi pareri dell'alta Corte che concordano nell'interpretare come tali le capacità reddituali e ogni altra forma di utilità con carattere di stabilità e destinata a valere nel tempo futuro, considerata nella sua valorizzazione netta, ovvero liquida ed effettivamente disponibile (come approfondimento si legga questo chiarificante articolo).

Semplicemente si possono considerare come tali i risultati economici reali del proprio lavoro (dipendente o autonomo che sia), uniti alle rendite derivanti dalla gestione del proprio patrimonio.

Quest'ultimo non entra nell'equazione in termini di "valore dell'attivo" ma, appunto, nella sua capacità di produrre un reddito nel corso del tempo.


La valenza economica dei compiti domestici e di cura (5), che viene elencata come punto residuale, è intesa a dare un peso non solo quantitativo ma anche qualitativo al tempo speso con i figli nelle attività di accudimento perchè, se è vero che i tempi di permanenza potrebbero essere paritetici, altrettanto potrebbero non esserlo gli sforzi di gestione richiesti.

A quest'ultimo punto pertanto non si riesce a dare un inquadramento scientifico e non resta che lasciare la sua determinazione ragionevole al giudice. Ci si aspetta comunque che il suo peso non sia sostanziale, rispetto ai precedenti quattro criteri e che, pertanto, dia spazio solo ad un piccolo aggiustamento che non stravolga quanto determinato in loro ossequio.


Il calcolatore (assegno ordinario escluso costo dell'alloggio)


Basi di calcolo


Lo strumento di calcolo dell'assegno perequativo ordinario è semplice e di molti input si è già dibattuto qui sopra.


Il principio di base rimane quello di proporzionare il "livello di spesa" ordinaria prima della separazione - che abbiamo essere visto un chiaro indicatore del tenore di vita - e proporzionarlo in funzione dei seguenti elementi:

  • disponibilità nette dei due genitori (usate per determinare il peso del proprio contributo al mantenimento dei figli);

  • tempo di permanenza dei figli con i genitori dopo la separazione;

  • numerosità della famiglia;

  • caratteristiche dei figli (fasce di età e presenza di componenti in condizioni svantaggiate);

  • situazione di dedizione prevalente al lavoro non domestico per entrambi i genitori (il che richiama ad ausili esterni per l'accudimento, con un generale aumento dei costi).

Le caratteristiche e la numerosità dei figli vengono utilizzati per rimodulare il livello di spesa sui nuovi nuclei monogenitoriali, nonchè sul genitore single, al fine di poter determinare, per differenza, il costo di vita (si ripete per chiarezza, solo ordinario e al netto della componente alloggio) imputabile ai figli.


Il livello di spesa ordinaria (di questo si occupa il calcolo) è computato come differenza delle due voci seguenti:

  • spesa media annua TOTALE relativa alla famiglia nel suo insieme (ordinaria, voluttuaria e straordinaria) ante separazione; questa voce andrebbe presa, se possibile, come media annuale degli ultimi due/tre (N.B.: in questa voce entrano le spese correnti a beneficio della vita familiare, le quote di ammortamento per l'acquisto di beni essenziali durevoli - per esempio l'automobile di uso quotidiano, il forno a microonde, o la lavatrice), ma restano escluse altre voci di investimenti o spese di carattere totalmente individuale che ognuno avrebbe fatto consumando risorse individuali a titolo personale);

  • spesa media annua da considerarsi NON ORDINARIA secondo le linee guida date dal CNF o, in via residuale, dai protocolli in uso ai singoli Tribunali (per depurare tali componenti che sono oggetto di liquidazione a parte - tipicamente tasse scolastiche, spese sportive, spese odontoiatriche, vacanze studio, ... ); questa componente generalmente può pesare tra il 5 e il 15% del totale, per dare un'idea;


Si noti con attenzione che è il costo di mantenimento dei figli che va diviso tra i genitori, NON il costo dei genitori stessi.


Per la rimodulazione di costo si sono usate le scale di equivalenza, elemento ufficiale utilizzato dall'INPS nella terminazione dell'indicatore ISEE (fonte INPS) e considerati gli elementi correttivi previsti.

Per chi non avesse familiarità si tratta semplicemente di avere conoscenza statisticamente rilevante dei rapporti di costo che esistono tra nuclei con numerosità e caratteristiche differenti. E' molto intuitivo che una coppia di coniugi, a parità di tenore di vita, si manterrà con un costo meno che doppio rispetto all'equivalente dei due adulti single. Il tema è stato bene sviscerato in questo articolo che si richiama.


Una volta determinato il valore dell'assegno perequativo ordinario (un valore medio annuo frazionato mensilmente), integrato dal calcolo relativo alla componente dell'alloggio.


Il giudice potrà infine apportare correttivi residuali tenuto conto della valenza economica dei compiti domestici o altre peculiarità che sfuggano dalle linee guida generali qui presentate.


Un esempio


A titolo di esempio si consideri una famiglia con due genitori che abbiano disponibilità nette di 28.000 € (CNC) e di 19.000 € (CC) rispettivamente.


Esse spendevano 30.000 €/anno come spese totali di famiglia.


Per mantenere equilibrato il saldo del contro corrente comune di famiglia, usato per le spese di famiglia, CNC versava nel conto comune circa 1.420 €/mese e CC ne versava 1.080 €/mese.

Ognuno dei genitori, poi, provvedeva a soddisfare qualche sfizio personale di tanto in tanto, attingendo dai propri risparmi.

Del totale delle spese, 2.000 €/anno sono state identificate come non ordinarie (250 scolastiche, 800 sportive, 300 di attività extra-curriculari e 650 odontoriatriche e specialistiche).


Nella famiglia convivono i figli di 2 e 7 anni ed entrambi i genitori lavorano.

Dopo la separazione i tempi di frequentazione sono frazionati nella misura 25/75%.


Ecco l'esito del conteggio che calcola in meno di 400 € la quota perequativa che il coniuge non collocarario rimborserà all'altro, cui si aggiungerà la componente relativa alla casa, da calcolarsi a parte.

Saranno infine da condividere le spese straordinarie nelle modalità previste dalla Legge.


Conclusioni


Se è vero che nessun metodo di calcolo potrà mai sopperire la correttezza assoluta di una equa contribuzione per i figli, che rimane conoscenza esclusiva della vera contribuzione dei genitori quando questi erano un nucleo unito, è altrettanto vero che nessun giudice potrà ragionevolmente applicare assegni di mantenimento che, in media, siano il doppio o la metà di quelli calcolati secondo questo schema.


Si ammette che ci sia un approccio semplificato e che non sia necessariamente rappresentativo di casi molto particolari, ma si mette in evidenzia la sua forza legata proprio alla semplicità, trasparenza e, tutto sommato, ad avere, come punto di partenza, proprio quei "versamenti mensili in conto comune" che di fatto determinavano la capacità e la voglia del nucleo familare compatto di vivere secondo un certo "stile" o "tenore" di vita, comprando un televisore in più o in meno, avendo o meno l'abbonamento a Netflix, investendo (se presente) nella cura e manutenzione del giardino, comprando vestiti al mercato piuttosto che il una boutique di lusso.


Siamo certi che la bontà del calcolo possa essere di pratica ed utile applicazione in una generosa varietà di casi reali.








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