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3) L'assegno di mantenimento: il principio di proporzionalità e le spese ordinarie

Aggiornamento: 15 mag 2021

Abstract: Gli assegni di mantenimento determinati secondo le prassi più diffuse nei tribunali italiani violano evidentemente il principio di proporzionalità.


Nei precedenti contributi abbiamo approfondito due profili critici che emergono dall'esame della giurisprudenza in materia di determinazione dell'assegno di mantenimento in sede di separazione giudiziale e divorzio.

Innanzitutto abbiamo visto che i tribunali fanno sistematicamente ricorso al reddito risultante dalla dichiarazione dei redditi ai fini della misurazione del tenore di vita della famiglia, il che è un approccio metodologicamete errato.

Successivamente abbiamo approfondito la nozione di assegno perequativo elaborato dalla giurisprudenza; abbiamo visto che l'assegno di mantenimento, secondo la giurisprudenza, non ha il solo scopo, che parrebbe di poter desumere da un esame letterale della norma, di ripartire le spese vive di mantenimento tra i coniugi in proporzione ai rispettivi redditi, ma anche di redistribuire la ricchezza complessiva prodotta dai coniugi, in modo che i figli possano godere dello stesso tenore di vita, sia quando frequentano un genitore che quando frequentano l'altro.

Non è questa la sede per contestare nel merito l'interpretazione adottata ormai da tempo dalla giurisprudenza: prendiamo piuttosto atto di questo principio di "diritto vivente" e proviamo a declinarlo nella pratica.

Infatti, è facile constatare empiricamente che quando si passa dall'enunciazione del principio teorico alla declinazione pratica si precipita in una vera e propria babele che porta alla determinazione degli importi più disparati in base non solo al Foro competente, ma persino al singolo giudice; ciò comporta un'assoluta aleatorietà nella determinazione dell'assegno di mantenimento, incompatibile con lo Stato di Diritto, che espone chiunque si avventuri nel percorso di una separazione giudiziale a una totale incertezza in merito all'esito del contenzioso.

In particolare, un equivoco di base è particolarmente radicato in molti operatori del settore: confondere l'importo dell'assegno di mantenimento con l'importo necessario al mantenimento della prole; qui probabilmente la semantica non aiuta e la stessa locuzione "assegno di mantenimento" non contribuisce a dirimere l'equivoco; qualora si adottasse la definizione di "assegno perequativo" o ancora meglio "assegno redistributivo" vi sarebbero meno equivoci; ma vediamo di seguito come un assegno di mantenimento correttamente determinato nei rispetto dei principi enunciati dalla legge, e in particolare del principio di proporzionalità, deve necessariamente corrispondere a una frazione del costo complessivo di mantenimento della prole.

Partiamo da un'importante premessa: secondo la prassi elaborata dalla giurisprudenza e dai protocolli d'intesa tra magistrati e avvocati, l'assegno di mantenimento ha il fine di garantire il pagamento delle sole "spese ordinarie", mentre non comprende le "spese straordinarie".

La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie è oggetto di discussione ed è una delle grandi fonti del contenzioso nel diritto di famiglia; merita un inciso il fatto che lo Stato italiano non sia stato in grado di fornire una definizione di tali spese, ponendo fine a una quota rilevante del contenzioso in materia, assolvendo un compito relativamente semplice, ma tant'è, la situazione attuale è questa.

La distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie sarà oggetto di un contributo a parte, per il momento basti identificare sommariamente, a costo di essere imprecisi, le spese ordinarie nelle utenze della casa coniugale (energia elettrica, acqua, gas, rifiuti), nel cibo, nell'abbigliamento, e nelle spese di cura della persona (taglio di capelli, una pizza con gli amici ecc.); le spese straordinarie sono generalmente le spese scolastiche, compresi i libri, lo sport, le vacanze, le spese mediche e generalmente vanno concordate di volta in volta tra i coniugi, per cui non rientrano nell'assegno di mantenimento.


Vediamo ora qual è la ripartizione matematica delle spese di mantenimento complessive e come tale importo non può che corrispondere a una frazione dell'importo complessivamente necessario per mantenere, dal solo punto di vista ordinario, uno o più figli, fornendo loro tutto il necessario.


Per semplicità, in prima approssimazione, cominciamo con il prendere in considerazione il solo costo vivo di mantenimento della prole, senza considerare l'orientamento della giurisprudenza che attribuisce una funzione redistributiva e non solo perequativa all'assegno di mantenimento.


Facciamo l'esempio di due genitori che abbiano il medesimo reddito e i medesimi tempi di frequentazione; tale situazione è rappresentabile graficamente come segue:

La barra arancione indica il costo complessivo del mantenimento, quella verde le spese straordinarie, che rappresentano ovviamente una frazione del costo complessivo; le spese ordinarie sono suddivise tra il genitore 1 (in giallo) e il genitore 2 (in azzurro). In questo caso nessun assegno di mantenimento sarà evidentemente dovuto, perché i genitori concorrono in misura eguale al mantenimento in via diretta nei rispettivi tempi di frequentazione: i figli hanno un tetto, cibo e cura quando sono da entrambi i genitori.


Passiamo ora a un secondo esempio. I due genitori hanno il medesimo reddito, ma i tempi di frequentazione sono diversi, rispettivamente 60% e 40%.

In questo caso la partecipazione alle spese è sempre rappresentata rispettivamente dall'area gialla e da quella azzurra, ma il punto di equilibrio è segnato dalla linea rossa.

In questo caso l'importo dell'assegno di mantenimento (per garantire la proporzionalità nella partecipazione alle spese vive, trascurando per il momento l'orientamento "redistributivo" della giurisprudenza) sarà pari alla differenza tra l'area azzurra e la linea rossa, nell'esempio 1/14 della spesa complessiva di mantenimento.

Proviamo a fare un esempio numerico: i due hanno un reddito di 2.000 euro ciascuno, il costo di mantenimento è 1.000 (stiamo parlando di cifre assolutamente verosimili per la maggior parte delle famiglie); se i tempi di frequentazione sono rispettivamente 40/60, l'assegno necessario per far sì che ciascuno dei genitori concorra al costo di mantenimento in misura proporzionale al proprio reddito sarà di 100 euro, il che non significa che il mantenimento del figlio costi solo 100 euro, né che il genitore non collocatario partecipi al mantenimento solo con 100 euro (in effetti contribuisce con 500 euro). E' frequente leggere nei testi difensivi affernazioni del seguente tenore "il genitore X propone per il mantenimento la scandalosa cifra di Y euro, che non sarebbe nemmeno sufficiente a nutrire un figlio"; è evidente quanto tali argomenti siano pretestuosi.


Proviamo a vedere un altro esempio, ampliando il divario tra redditi e tempi di frequentazione. Ipotizziamo una coppia in cui il genitore 1 disponga del 70% del reddito complessivo e frequenti la prole per il 30% del tempo. In tal caso le proporzioni saranno le seguenti:

L'area contrassegnata come "a.m." rappresenta l'assegno di mantenimento che il genitore 1 deve corrispondere al genitore 2 per partecipare al 70% delle spese complessive. Malgrado l'evidente sproporzione tra i redditi dei due coniugi è evidente che l'importo dell'assegno di mantenimento è relativamente modesto in rapporto al costo complessivo di mantenimento della prole.


A questo punto dovrebbero essere evidenti alcuni punti:

- l'importo dell'assegno di mantenimento non ha nulla a che vedere con la spesa necessaria per mantenere uno o più figli;

- l'importo dell'assegno di mantenimento, se all'assegno di mantenimento si attribuisce la sola funzione di garantire il sostentamento dei figli, è un differenziale tra frazioni dell'importo necessario al solo mantenimento ordinario;

- affermare "sono disposto a versare l'importo di X a titolo di assegno di mantenimento" non equivale a "sono disposto a versare l'importo di X per mantenere i miei figli".


Fino a qui, dovrebbe trattarsi di ragionamenti abbastanza intuitivi (ma purtroppo non è così, perché gran parte del contenzioso che riempie i tribunali italiani verte proprio su queste questioni, con argomentazioni spesso contraddittorie, illogiche e pretestuose), proviamo però ora a ragionare a contrario mettendo alla prova un assegno di mantenimento determinato secondo una prassi comune dei tribunali italiani.


Nelle ordinanze che determinano l'importo degli assegni è frequente leggere statuizioni che stabiliscono a titolo di assegno di mantenimento importi di centinaia di euro "per ogni figlio"; le cifre vanno da un minimo di 250 euro fino anche a 800 euro per figlio.


Riprendiamo il nostro esempio e ipotizziamo che i figli siano tre:

- reddito genitore 1: 3.000 euro

- reddito genitore 2: 2.000 euro

- costo del mantenimento ordinario di 3 figli: 1.400 euro

- tempo di frequentazione genitore 1: 40%

- tempo di frequentazione genitore 2: 60%


Abbiamo visto che in questo caso la cifra necessaria per ripartire il costo vivo del mantenimento tra i coniugi sarebbe di 280 euro, ma secondo la prassi dei tribunali l'assegno potrà essere determinato, secondo la libera valutazione dei giudici, in un importo da 750 euro fino anche a 1.800 euro. Si potrebbe obiettare che tale prassi nasce in ossequio alla funzione redistributiva e non semplicemente perequativa, adottata dalla giurisprudenza italiana, ma riprendiamo il nostro grafico:

Affermare che un coniuge che dispone del 60% del reddito complessivo e frequenta i figli per il 40% del tempo deve versare 1.500 euro (provvedimento che rientra assolutamente nella media dei tribunali italiani) equivale a dire che una famiglia che disponeva di un reddito complessivo di 5.000 euro ne spendeva, per il solo mantenimento ordinario dei figli, 7.500!! Tale è il risultato della proporzione tra, redditi, tempi di frequentazione, e l'importo di 1.500 euro.


E' evidente che le prassi dei tribunali italiani sono basate su presupposti metodologicamente errati, che conducono a risultati logicamente e aritmeticamente insostenibili. E' necessario e indifferibile un intervento che non solo uniformi le prassi giudiziarie, troppo differenziate e soggette alla sensibilità soggettiva del singolo giudice, ma che anche definisca un criterio scientificamente accurato e oggettivamente sostenibile per il coniuge onerato del versamento.


Segue...


Lorenzo Cornia (dottore commercialista)


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